Testo dell’iniziativa
Iniziativa popolare federale
«Per una limitazione dei fuochi d’artificio»
La Costituzione federale1 [1] è modificata come segue:
Art. 74a Fuochi d’artificio
1 La vendita e l’uso di fuochi d’artificio rumorosi sono vietati.
2 Per eventi d’importanza sovraregionale l’autorità cantonale competente può, su richiesta, accordare autorizzazioni eccezionali.
3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.
Art. 197 n. 13[2]
13. Disposizione transitoria dell’art. 74a (Fuochi d’artificio)
Le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 74a entrano in vigore entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.
[1] SR 101
[2] Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
Membri del comitato d’iniziativa
- Roman Huber
- Corinne Meister
- Stefanie Ammann
- Frank Zeugin
- Nick Beglinger
- Julia Brosi
- Sandra Boucek
- Maya Conoci
- Cinzia Vincenzi
- Heidi Hirsiger
- Ernst Künzler
- Ruth Herrmann
- Eduard Rosenstein
- Bianca Körner
- Caroline Mulle