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Testo dell’iniziativa

 

Iniziativa popolare federale

«Per una limitazione dei fuochi d’artificio»

La Costituzione federale1 [1] è modificata come segue:

Art. 74a Fuochi d’artificio

1 La vendita e l’uso di fuochi d’artificio rumorosi sono vietati.

2  Per eventi d’importanza sovraregionale l’autorità cantonale competente può, su richiesta, accordare autorizzazioni eccezionali.

3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.

Art. 197 n. 13[2]

13. Disposizione transitoria dell’art. 74a (Fuochi d’artificio)

Le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 74a entrano in vigore entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.


[1] SR 101

[2] Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

 

Membri del comitato d’iniziativa

  • Roman Huber
  • Corinne Meister
  • Stefanie Ammann
  • Frank Zeugin
  • Nick Beglinger
  • Julia Brosi
  • Sandra Boucek
  • Maya Conoci
  • Cinzia Vincenzi
  • Heidi Hirsiger
  • Ernst Künzler
  • Ruth Herrmann
  • Eduard Rosenstein
  • Bianca Körner
  • Caroline Mulle
24.01.2024
Il Consiglio federale respinge l'iniziativa per la limitazione dei fuochi d'artificio
03.11.2023
Presentazione dell'iniziativa alla Cancelleria federale di Berna
01.06.2021
Fondazione del comitato d’iniziativa
08.07.2021
Conferma della Cancelleria federale: ricezione del testo d’iniziativa per la revisione legale
luglio/agosto 2021
Esame dell'iniziativa da parte della Cancelleria federale
Aprile 2022
Approvazione del testo d’iniziativa da parte della Cancelleria federale.
3 maggio 2022
Inizio della raccolta delle firme