La Costituzione federale1 [1] è modificata come segue:
Art. 74a Fuochi d’artificio
1 La vendita e l’uso di fuochi d’artificio rumorosi sono vietati.
2 Per eventi d’importanza sovraregionale l’autorità cantonale competente può, su richiesta, accordare autorizzazioni eccezionali.
3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.
Art. 197 n. 13[2]
13. Disposizione transitoria dell’art. 74a (Fuochi d’artificio)
Le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 74a entrano in vigore entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.
[1] SR 101
[2] Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
Verein Feuerwerksinitiative
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Roman Huber
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
IBAN CH45 0483 5362 1355 7100 0
Feuerwerksinitiative, 5417 Untersiggenthal